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Statuto

Statuto 
dell’Associazione Culturale
“The Royal Scottish Country Dance Society – Northern Italy Branch”


Titolo I – Associazione

Art.1) Tipo di organizzazione. È costituita l’associazione “The Royal Scottish Country Dance Society – Northern Italy Branch” (d’ora in poi Associazione), la quale è democratica e senza fini di lucro.

Art.2) Sede. L’Associazione ha sede in Italia.

Art.3) Associazione con The Royal Scottish Country Dance Society. L’Associazione si riconosce nello statuto e negli obiettivi dell’associazione “The Royal Scottish Country Dance Society” di Edimburgo, Scozia.

Art.4) Scopo. Scopo principale dell’Associazione è la diffusione della cultura di danza tradizionale scozzese nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d’arte, cultura e spettacolo, in tutta l’area geografica del Nord Italia e nelle sue vicinanze. In particolare l’Associazione potrà:

  1. preservare e promuovere la pratica della danza tradizionale scozzese;
  2. organizzare attività di formazione legate alla pratica della danza tradizionale scozzese;
  3. pubblicare e divulgare, in tutte le forme possibili, materiali legati alla danza tradizionale scozzese, e in particolare, pubblicare la descrizione di danze tradizionali scozzesi con musica e diagrammi a prezzi modici;
  4. raccogliere libri, manoscritti, illustrazioni e altri memorabilia legati alla danza tradizionale scozzese e all’Associazione;
  5. in generale fare tutto quanto ritiene utile per promuovere nell’area geografica del Nord Italia e nelle vicinanze gli obiettivi dell’associazione “The Royal Scottish Country Dance Society” di Edimburgo.

Art.5) Governance. L’Associazione è governata in osservanza di:

  1. la legge Italiana;
  2. il presente Statuto;
  3. il Regolamento dell’Associazione redatto dal Consiglio Direttivo.

Art.6) Struttura. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. la Commissione Affari e Finanze;
  4. la Commissione Istruzione e Formazione (o Collegio Insegnanti;
  5. la Commissione Relazioni e Servizi ai Soci;
  6. la Commissione Immagine e Decoro;
  7. i Revisori dei Conti.

Titolo II – Soci

Art.7) Soci ordinari. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche di età non inferiore ai 12 anni interessate agli scopi dell’Associazione. È espressamente escluso ogni vincolo sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

  1. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall’Assemblea Generale dei soci. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.
  2. I soci di età non inferiore ai 18 anni hanno diritto ad un solo voto nella vita governativa dell’Associazione. Devono inoltre essere obbligatoriamente soci della associazione “The Royal Scottish Country Dance Society” di Edimburgo, a cui l’Associazione è affiliata.

Art.8) Soci onorari. Sono soci onorari dell’Associazione:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. i Membri onorari; i membri onorari sono designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annua.

Art.9) Tesseramento. Per essere ammessi all’Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo, che la vaglierà ai fini dell’ammissione, pagare la quota annua di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione. L’emissione della Tessera Sociale testimonia l’accettazione della domanda. L’eventuale mancata accettazione della domanda di iscrizione deve essere motivata e fatta pervenire al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art.10) Anno sociale. La tessera sociale ha validità per tutto l’anno sociale che va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Art.11) Qualifica di socio. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto dall’annotazione sul Libro dei soci. I casi di esclusione saranno sanciti dall’Assemblea Generale dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro di soci. Il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza della qualifica di socio senza necessità di alcuna formalità.

Art.12) Diritti dei soci. La qualifica di socio dà diritto:

  1. Ad essere puntualmente informati sulle attività dell’Associazione.
  2. A partecipare alle attività dell’Associazione in funzione delle singole capacità, disponibilità e aspirazioni.
  3. A partecipare alla vita associativa, se maggiorenni, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  4. A godere dell’elettorato attivo e passivo, se maggiorenni.

Art.13) Doveri dei soci. I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni legittimamente assunte degli organi sociali. Tutte le controversie tra soci ed organi associativi che siano direttamente derivanti dalle attività organizzate, dirette o patrocinate dall’Associazione, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna. Agli effetti interni l’esecuzione delle disposizioni arbitrali è disposta dal Presidente.

Titolo III – Struttura Organizzativa

Art.14) Assemblea dei Soci. L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è formata dai soci in regola con il tesseramento dell’anno sociale in corso. L’elenco dei soci è tenuto dal Segretario su un apposito registro ed è consultabile in qualsiasi momento. L’Assemblea può essere Generale, ordinaria e straordinaria. È Generale l’Assemblea annuale convocata per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali; è straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art.15) Intervento in Assemblea. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota annua che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro socio. Le proposte che i soci intendono portare all’o.d.g. dell’Assemblea devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea stessa. Le proposte saranno all’o.d.g. se fatte da almeno un decimo dei soci. Le proposte all’o.d.g sono approvate se raggiungono la metà più uno dei voti dei presenti.

Art.16) Assemblea Generale. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno nell’Assemblea Generale su decisione del Consiglio Direttivo:

  1. l’avviso di convocazione contenente l’o.d.g. dell’Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima della costituzione dell’Assemblea;
  2. l’Assemblea Generale deve essere convocata entro un mese dalla chiusura dell’anno finanziario e deve prevedere nel proprio o.d.g. le votazioni di approvazione dei bilanci economi consuntivo per l’anno sociale appena concluso e preventivo per l’anno sociale appena iniziato;
  3. l’Assemblea Generale deve prevedere nel proprio o.d.g. le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali se in scadenza di mandato;
  4. l’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  5. i soci di età inferiore ai 18 anni possono partecipare all’Assemblea Generale, con il permesso del Presidente hanno diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.

Art.17) Assemblea ordinaria. L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, ovvero su convocazione del Presidente, ovvero deve essere convocata anche in seguito a domanda firmata da almeno un decimo dei soci:

  1. l’avviso di convocazione contenente l’o.d.g. dell’Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima della costituzione dell’Assemblea;
  2. l’Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  3. i soci di età inferiore ai 18 anni possono partecipare all’Assemblea dei soci, con il permesso del Presidente hanno diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.

Art.18) Assemblea straordinaria. L’Assemblea dei soci si riunisce in modalità straordinaria per deliberare sulle seguenti questioni:

  1. approvazione di modifiche allo Statuto (Assemblea costituita con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);
  2. trasferimento della sede legale (Assemblea costituita con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);
  3. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo (Assemblea costituita con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata col voto favorevole di 3/4 dei soci).

L’avviso di convocazione contenente l’o.d.g. dell’Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima della costituzione dell’Assemblea; i soci di età inferiore ai 18 anni possono partecipare all’Assemblea straordinaria, con il permesso del Presidente hanno diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.

Art.19) Cariche sociali. Le cariche sociali previste dall’Associazione sono:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Segretario;
  4. il Tesoriere;
  5. i Consiglieri;
  6. i Revisori dei Conti.

Art.20) Presidente. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci.

  1. la carica di Presidente dura tre anni, è rieleggibile per un numero illimitato di volte;
  2. al Presidente spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;
  3. il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  4. il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati alla prima riunione immediatamente successiva;
  5. il Presidente deve avere almeno 18 anni.

Art.21) Vicepresidente. Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci.

  1. la carica di Vicepresidente dura tre anni, è rieleggibile per un numero illimitato di volte;
  2. il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
  3. in caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro due settimane il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente;
  4. il Vicepresidente deve avere almeno 18 anni;

Art.22) Segretario. Il Segretario è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci.

  1. la carica di Segretario dura tre anni, è rieleggibile per un numero illimitato di volte;
  2. il Segretario si occupa delle faccende amministrative dell’Associazione ed è il responsabile dei rapporti con l’associazione “The Royal Scottish Country Dance Society” di Edimburgo;
  3. il Segretario provvede all’aggiornamento del Libro Mastro dei soci;
  4. al Segretario spetta redigere e conservare i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
  5. il Segretario deve avere almeno 18 anni.

Art.23) Tesoriere. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci.

  1. la carica di Tesoriere dura tre anni, è rieleggibile per un numero illimitato di volte;
  2. il Tesoriere si occupa delle faccende economiche dell’Associazione e ne redige e conserva i libri contabili;
  3. al Tesoriere spetta la preparazione dei bilanci economici consuntivo e preventivo da presentare e approvare in Assemblea Generale dei soci;
  4. il Tesoriere può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri esclusivamente a professionisti competenti, per l’ottemperanza della normativa vigente;
  5. il Tesoriere deve avere almeno 18 anni.

Art.24) Consiglieri. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.

  1. la carica di Consigliere dura tre anni, è rieleggibile per un numero illimitato di volte;
  2. il Consigliere deve avere almeno 18 anni;

Art.25) Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, eletti dall’Assemblea Generale dei soci per la durata di tre anni: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e un numero dispari di Consiglieri.

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta da almeno il 40% dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine ai bilanci economici consuntivo e preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente;
  2. il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione. Procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, chiedendone la ratifica all’Assemblea dei soci;
  3. il Consiglio Direttivo decide, pianifica e dirige le politiche e le strategie operative dell’Associazione per raggiungere i propri obiettivi, attraverso il lavoro delle proprie Commissioni;
  4. il Consiglio Direttivo costituisce le proprie Commissioni e ne nomina i membri;
  5. il Consiglio Direttivo redige e storicizza il verbale delle proprie riunioni;
  6. in caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimane in carica sino allo scadere dell’intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione sino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro cinque settimane l’Assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio;
  7. nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.26) Commissione Affari e Finanze. La Commissione Affari e Finanze viene costituita dal Consiglio Direttivo che ne determina i componenti per la durata di tre anni.

  1. È composta dal Tesoriere che ricopre il ruolo di Presidente della Commissione e che riporta direttamente al Consiglio Direttivo, più un massimo di sei soci ordinari;
  2. la Commissione Affari e Finanze si riunisce tutte le volte che il Tesoriere lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri della Commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  3. le responsabilità della Commissione Affari e Finanze riguardano tutte le questioni di amministrazione generale e finanziarie, quali gestione delle finanze dell’Associazione, investimenti, spese, acquisti, ecc;
  4. la Commissione Affari e Finanze redige e storicizza il verbale delle proprie riunioni;
  5. i membri della Commissione Affari e Finanze devono avere almeno 18 anni;
  6. nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione Affari e Finanze;
  7. la Commissione Affari e Finanze può istituire sotto-commissioni in base alle proprie necessità.

Art.27) Commissione Istruzione e Formazione. La Commissione Istruzione e Formazione (o Collegio Insegnanti) viene costituita dal Consiglio Direttivo che ne determina i componenti per la durata di tre anni.

  1. È composta da un membro del Consiglio Direttivo che ricopre il ruolo di Presidente della Commissione e che riporta direttamente al Consiglio Direttivo, più tutti gli insegnanti certificati dell’Associazione, siano essi attivi o inattivi;
  2. la Commissione Istruzione e Formazione si riunisce tutte le volte che il proprio Presidente lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri della Commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  3. le responsabilità della Commissione Istruzione e Formazione riguardano tutte le questioni relative all’istruzione e alla formazione dei propri soci, quali la stesura dei programmi di danza dei corsi, degli stage, dei balli, la determinazione delle linee guida degli spettacoli, la preparazione dei nuovi candidati agli esami, ecc.;
  4. la Commissione Istruzione e Formazione redige e storicizza il verbale delle proprie riunioni;
  5. i membri della Commissione Istruzione e Formazione devono avere almeno 18 anni;
  6. nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione Istruzione e Formazione;
  7. la Commissione Istruzione e Formazione può istituire sotto-commissioni in base alle proprie necessità.

Art.28) Commissione Relazioni e Servizi ai Soci. La Commissione Relazioni e Servizi ai Soci viene costituita dal Consiglio Direttivo che ne determina i componenti per la durata di tre anni.

  1. È composta dal Segretario che ricopre il ruolo di Presidente della Commissione e che riporta direttamente al Consiglio Direttivo, più un massimo di sei soci ordinari;
  2. la Commissione Relazioni e Servizi ai Soci si riunisce tutte le volte che il Segretario lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri della Commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  3. le responsabilità della Commissione Relazioni e Servizi ai Soci riguardano tutte le questioni relative ai servizi forniti ai propri soci e ai rapporti tra questi e il Consiglio Direttivo;
  4. la Commissione Relazioni e Servizi ai Soci redige e storicizza il verbale delle proprie riunioni;
  5. il membri della Commissione Relazioni e Servizi ai Soci devono avere almeno 18 anni;
  6. nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione Relazioni e Servizi ai Soci.
  7. la Commissione Relazioni e Servizi ai Soci può istituire sotto-commissioni in base alle proprie necessità.

Art.29) Commissione Immagine e Decoro. La Commissione Immagine e Decoro viene costituita dal Consiglio Direttivo che ne determina i componenti per la durata di tre anni.

  1. È composta da un membro del Consiglio Direttivo che ricopre il ruolo di Presidente della Commissione e che riporta direttamente al Consiglio Direttivo, più un massimo di sei soci ordinari;
  2. la Commissione Immagine e Decoro si riunisce tutte le volte che il proprio Presidente lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri della Commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  3. le responsabilità della Commissione Immagine e Decoro riguardano tutte le questioni relative all’immagine dell’Associazione, quali il marketing, le pubblicazioni, i costumi di scena per i balli e per gli spettacoli, ecc.;
  4. la Commissione Immagine e Decoro redige e storicizza il verbale delle proprie riunioni;
  5. i membri della Commissione Immagine e Decoro devono avere almeno 18 anni;
  6. nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione Immagine e Decoro.
  7. la Commissione Immagine e Decoro può istituire sotto-commissioni in base alle proprie necessità.

Art.30) Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti vengono nominati in numero dispari dall’Assemblea Generale dei Soci.

  1. la carica di Revisore dei Conti dura tre anni, è rieleggibile per un numero illimitato di volte;
  2. i Revisori dei Conti provvedono al controllo finanziario delle attività dell’Associazione;
  3. in caso di dimissioni o di decesso di un Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimane in carica sino allo scadere dell’intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione sino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza;
  4. i Revisori dei Conti devono avere almeno 18 anni;
  5. nessun compenso è dovuto ai Revisori dei Conti.

Art.31) Libri Sociali. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro delle Assemblee dei soci, Libro dei Consigli Direttivi, Libri delle Commissioni, Libro dei soci, Libro dei Revisori dei Conti), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO IV – Risorse economiche ed esercizio sociale

Art.32) Risorse economiche. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;-
  3. contributi dell’Unione europea e di organismi inter-nazionali;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. erogazioni liberali di associati e di terzi;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art.33) Utili. È vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.34) Anno finanziario. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l’Approvazione in Assemblea Generale, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. L’eventuale avanzo di gestione sarà interamente destinato alle attività istituzionali per perseguire gli scopi sociali e in nessun caso ridistribuito tra i soci.

TITOLO V – Elezioni

Art.35) Diritti. Tutti i soci dell’Associazione, se in regola col pagamento della quota associativa annuale e maggiorenni, hanno facoltà di partecipare con diritto di voto all’Assemblea dei soci.

Art.36) Candidature. Tutti i soci dell’Associazione, maggiorenni ed in regola col pagamento della quota sociale, hanno diritto di candidarsi all’elezione delle cariche sociali dell’Associazione.

  1. La candidatura deve essere comunicata al Segretario in carica almeno otto settimane prima della data delle elezioni in forma scritta e autografa;
  2. per essere considerata valida, la candidatura deve essere sostenuta da altri cinque soci aventi diritto di voto in forma scritta e autografa;
  3. il Segretario in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nelle quattro settimane precedenti alla data delle elezioni.

Art.37) Disposizioni generali. Le elezioni sono organizzate nella massima trasparenza democratica.

  1. Il Segretario in carica prepara la scheda elettorale;
  2. il Consiglio Direttivo in carica, organizza e gestisce la logistica delle elezioni per garantire la massima partecipazione al voto e la sua trasparenza democratica.

TITOLO VI – Scioglimento

Art.38) Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n.329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.39) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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